In occasione degli scrutini del I quadrimestre si vogliono riportare alcune norme relative alla valutazione che oltre ad essere strumenti per la correttezza delle operazioni offrano spunti di riflessione. Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 –, le novità delle prove Invalsi, hanno comportato una sostanziale modifica della valutazione nel primo ciclo di istruzione. Il MIUR con nota 1865 del 10/10/ 2017 ha fornito Indicazioni in merito alla valutazione, alla certificazione delle competenze ed all’Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Si ricorda in particolare che:

a) La valutazione quadrimestrale

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica e al Regolamento d’Istituto. Inoltre per tutte le alunne e tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Il processo potrà essere descritto in termini di autonomia raggiunta dall’alunno e grado di responsabilità nelle scelte, mentre il livello globale degli apprendimenti potrebbe essere sinteticamente descritto rispetto al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza.

b) L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della
valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. La non ammissione va deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

c) L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

L’ammissione alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

d) Ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L’ammissione all’esame di Stato Artt. 6 e 7 del D. Lvo n. 62/17) è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

e) La certificazione delle competenze

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ai candidati che hanno superato l’esame di Stato. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata dal documento Invalsi in cui viene descritto il livello raggiunto dall’alunna e dall’alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti. Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all’estero è rilasciata la certificazione delle competenze senza l’integrazione a cura di Invalsi. Si rimanda ai criteri presenti nel PTOF ai quali i docenti si atterranno nella valutazione del comportamento e degli apprendimenti e nella descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, ritenendo importante che le famiglie ne siano a conoscenza. Si rammenta infine che la valutazione è formativa e deve mettere al centro l’intero processo formativo e i risultati di apprendimento con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto dagli alunni nell’intero percorso scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

Allegati:

Circ. n. 199 - Aspetti della valutazione
Titolo: Circ. n. 199 - Aspetti della valutazione (161 clicks)
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