In G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. La norma è entrata in vigore il 17 marzo 2020.
Si segnalano, in particolare, le misure previste dagli artt. 24 e 25, di interesse per il personale scolastico. In proposito, con messaggio n. 1281 del 20/03/2020 l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative.


Permessi legge 104/92 Covid-19
L’art. 24 prevede l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Quindi, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese.


Congedi parentali Covid-19
L’art. 25 prevede invece un congedo extra per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista (3 aprile 2020), i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa
indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il periodo che dal 5 marzo al 3 aprile 2020.
Il periodo può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Le disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
Il congedo e l’indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi
benefici in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Non spettano inoltre se l’altro genitore è disoccupato o non lavoratore.
Per i giorni fruiti è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo di cui al decreto in commento con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24 (permessi legge 104/92), il limite di età del figlio (12 anni) non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.


Limitazioni
I congedi e permessi non sono fruibili:
• se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
• se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:
• nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
• nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.


Modalità per richiedere permessi e congedi Covid-19
Si allega alla presente il modulo che il personale deve compilare e trasmettere al Dirigente scolastico all’indirizzo mail meic839000a@istruzione.it


Premio ai lavoratori dipendenti
Si segnala infine l’art. 63 che prevede un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti. In particolare, ai titolari di redditi di lavoro dipendente con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Il premio sarà riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

Allegati:

Circ. n. 299 -  Covid-19 – permessi, congedi e premio previsti dal decreto “Cura Italia”
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299 - Modulo permesso congedo parentale
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299 - Modulo permesso 104 -Covid-19
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