IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto Rilancio)
VISTA la circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute recante Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
RAPPRESENTA QUANTO SEGUE
Con riferimento all’attuale emergenza COVID-19, i dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
I documenti citati in premessa prevedono l’attivazione da parte del datore di lavoro di una “sorveglianza sanitaria eccezionale” da effettuare sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta.
In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), per il lavoratore si potrà valutare la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.
In quest’ottica, è dunque opportuno che i lavoratori interessati rappresentino al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie, e ove non si possa o riesca ad usufruire dell’astensione dal lavoro per malattia, richiedere visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.
Pertanto, fino al perdurare dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, si raccomanda a tutti i lavoratori che ritengano di poter rientrare in situazioni di fragilità:
- di rivolgersi tempestivamente al proprio Medico di Medicina Generale;
- una volta ricevuta dal Medico di Medicina Generale una formale conferma della situazione di “fragilità”, di trasmettere al Medico Competente la certificazione sanitaria ricevuta dal Medico di Medicina Generale o dallo Specialista del SSN con specificato: Cognome e Nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, Istituto in cui presta la propria attività lavorativa e la dicitura “attestazione di fragilità”.
Il Medico Competente, dall’esame della certificazione sanitaria o dalle risultanze dell’eventuale visita medica, trasferirà al Dirigente scolastico, nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, i nominativi dei “lavoratori fragili” ai fini di adottare gli adeguati strumenti di tutela che possono essere indicati dallo stesso MC.
A tal fine, si fa presente che in NESSUN CASO il Lavoratore deve segnalare al Dirigente scolastico la specifica patologia/condizione di cui è portatore.
Al fine di consentire una adeguata organizzazione del servizio per l’avvio dell’anno scolastico 2020-21, si invita il personale interessato a produrre la documentazione in questione entro il 15 luglio 2020
L’indirizzo mail per trasmettere la documentazione al Medico Competente è il seguente: info@carmanello.it
Qualora il Medico di Medicina Generale NON dovesse prescrivere il congedo:
- il lavoratore, dopo aver fornito il consenso per le azioni successive, potrà richiedere, per il tramite del Dirigente scolastico, la valutazione del Medico Competente, ai sensi della lettera c) comma 2 dell’art. 41 del D. Lgs 81/20082. Il Medico Competente, previa l’analisi delle certificazioni del Medico di Medicina Generale o del Servizio Sanitario Nazionale attestante la condizione di salute o della documentazione clinica comprovante la condizione di salute del lavoratore, comunicherà al Dirigente scolastico, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie (nel rispetto e tutela della privacy), la richiesta di adottare nei confronti del lavoratore le misure idonee per tutelare la salute del lavoratore; ALLEGATO 1
- il lavoratore, prima della visita medica, trasmetterà la certificazione sanitaria rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale, al Medico Competente, via e-mail al suddetto indirizzo (per la privacy non deve essere fornita alcuna informazione sanitaria al Dirigente Scolastico), perché valuti preventivamente la sussistenza della condizione di “fragilità”.
Il MC, a seguito della visita medica, visionata la documentazione sanitaria prodotta, vagliati i profili inerenti il rischio specifico, esprimerà il suo parere al Dirigente scolastico in merito allo stato di fragilità, per l’adozione di specifiche misure di prevenzione tecnicamente possibili o l’eventuale esonero dall’attività lavorativa (“inidoneità temporanea”).
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NELLE VARIE SITUAZIONI
Dipendente con infezione da COVID-19 in atto
Con riferimento specifico al COVID-19 si ricorda che:
- in caso di soggetto sottoposto alla misura della quarantena con sorveglianza attiva o della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, l’assenza dal lavoro è considerata, ex lege, malattia;
- la circolare 29/04/2020 del Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il rientro al lavoro richiama la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” Nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore deve pertanto dare comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.
Sulla base di quanto sopra, si invitano tutti i lavoratori, in caso di contagio da Covid–19, a rispettare le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie e di attenersi, per il rientro al lavoro, alle indicazioni per l’acquisizione della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza.
Dipendente in sorveglianza sanitaria con pregressa infezione da COVID-19
Alla ripresa del servizio, il dipendente con particolari situazioni di fragilità, prima del reinserimento negli ambienti di lavoro, sarà sottoposto alla valutazione del medico competente. Tale valutazione porrà particolare attenzione all’età dei lavoratori.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Dipendente in sorveglianza sanitaria non affetto da COVID – 19
Il Medico Competente, per i dipendenti di cui sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del lavoratore, comunicherà al Dirigente scolastico, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie (nel rispetto e tutela della privacy), la richiesta di adottare nei confronti del lavoratore le misure idonee per tutelare la salute del lavoratore.
Dipendente non in sorveglianza sanitaria con pregressa infezione da COVID 19
Alla ripresa del servizio, il dipendente con particolari situazioni di fragilità, prima del reinserimento negli ambienti di lavoro, potrà richiedere la valutazione del Medico Competente, ai sensi della lettera c) comma 2 dell’art. 41 del D. Lgs 81/20081. La valutazione del Medico Competente porrà particolare attenzione all’età del lavoratore. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Dipendente in situazione di fragilità per altre patologie
Si vedano le indicazioni sopra descritte.
Tutte le indicazioni operative contenute in questo documento vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato dall’attuale emergenza da COVID-19 e non possono in nessuna forma essere considerate come applicabili anche al cessare dell’emergenza.
Si allega alla presente un elenco, non esaustivo, delle principali condizioni morbose determinanti uno stato di potenziale “fragilità” del soggetto che ne risultasse affetto, nei confronti dell’Infezione da COVID-19. ALLEGATO 2