Al fine di aiutare il personale docente e ATA ad avere chiare le proprie responsabilità si riportano alcune massime giurisprudenziali che descrivono numerose fattispecie frequenti nelle istituzioni scolastiche.

Si raccomanda inoltre in questo anno scolastico il rispetto rigoroso delle disposizioni e dei regolamenti relativi alle misure messe in atto al fine di contrastare l’emergenza sanitaria da rischio biologico dovuto al contagio da parte del virus SARS COV 2, sulla quale vista la novità della materia non sussistono attualmente massime giurisprudenziali in materia ma soltanto interpretazioni della norma in dottrina.

Autorità: Tribunale Roma sez. II

Data: 27/06/2017 n. 13107

Parti:

Fonti: Redazione Giuffrè 2017

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

Allorché un alunno subisca un danno durante il periodo in cui è affidato alla scuola, il titolo della responsabilità può essere sia contrattuale che extracontrattuale; in entrambi i casi la prova liberatoria si sostanzia nella dimostrazione del caso fortuito, cioè della non prevedibilità e non prevenibilità dell’evento con l’applicazione della diligenza dovuta.

 

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 19/09/2017 / n. 21593

Parti: MIUR C. A.S. e altri

Fonti: Diritto & Giustizia 2017, 19 settembre

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

Deve confermarsi la responsabilità dell’istituto scolastico per il sinistro mortale occorso ad un alunno investito da un bus all’uscita della scuola, atteso che alla luce del Regolamento d’istituto emerge, da un lato, l’obbligo per il personale di far salire e scendere dai mezzi di trasporto, davanti al portone della scuola, gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e, dall’altro, la vigilanza da parte del personale nel caso in cui i mezzi di trasporto facciano ritardo; di conseguenza, l’attività di vigilanza a carico della scuola non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto.

Autorità: Tribunale Arezzo

Data: 26/10/2017  – n. 1198

Parti:

Fonti: Redazione Giuffrè 2017

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

Va accolta la richiesta da parte dei genitori esercenti potestà sul minore ad ottenere la condanna della compagnia di assicurazione a pagare l’indennizzo dovuto per un infortunio patito dal ragazzo nella Scuola una volta accertato che l’assicurazione nella liquidazione dell’importo non ha applicato le condizioni migliorative previste nella polizza stipulata con la scuola.

Autorità: Tribunale Lecce

Data: 01/06/2017 – n. 2293

Parti:

Fonti: Guida al diritto 2017, 43, 58

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

In tema di responsabilità dei precettori, l’articolo 2048 comma 2 del Cc pone a carico di costoro una presunzione di responsabilità limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell’allievo. Essa, dunque, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso. In tal caso, infatti, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, in virtù del vincolo negoziale sotteso all’accoglimento della domanda di iscrizione e conseguente ammissione dell’allievo alla scuola. Da tale vincolo discende l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’incidente occorso all’alunno, il quale all’uscita della scuola urtava contro un ferro che fuoriusciva dal cancello d’ingresso riportando lesioni, non fosse addebitabile alla mancata vigilanza dell’insegnante quanto a un comportamento esclusivamente disattento dello stesso.

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 22/05/2017 – n. 12842

Parti: M.P.A. C. MIUR e altro

Fonti: Diritto & Giustizia 2017, 23 maggio

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico di cui all’art. 2048 c.c., è necessaria la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e del carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa.

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 23/03/2017 – n.7417

Parti: G.A. C. P.R. e altri

Fonti: Diritto & Giustizia 2017, 24 marzo (nota di: Renato Savoia)

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

Un infortunio subito dall’allievo di una scuola di sci a seguito di caduta comporta la responsabilità, di natura contrattuale, della scuola.

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 28/04/2017 – n. 10516

Parti: MIUR C. Iris S.p.A. e altri

Fonti: Diritto & Giustizia 2017, 2 maggio (nota di: Eleonora Mattioli)

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

In caso di danno cagionato all’alunno per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo da parte degli organi scolastici, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, mentre, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di contatto sociale (fattispecie relativa alla morte di un alunno mentre saliva su un bus addetto al trasporto scolastico).

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 28/04/2017 – n. 10516

Parti: M. C. S.

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

Istruzione pubblica – Personale insegnante – Responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante – Natura contrattuale – Doveri di protezione – Contenuto – Estensione dopo l’orario ed al di fuori dell’edificio scolastico – Cessazione – Momento del subentro del previsto successore nella posizione di controllo del minore – Fattispecie. Responsabilità civile – Precettori e maestri (insegnanti) – In genere.

In tema di danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicchè, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica e dell’insegnante per avere quest’ultimo, accompagnando spontaneamente gli allievi allo scuolabus fermo nelle vicinanze della scuola, come da consuetudine invalsa da tempo e non contrasta dal dirigente scolastico, omesso di verificare che tutti gli scolari fossero saliti a bordo ed indotto, così, il conducente ad avviare la marcia, in tal modo causando la morte di uno di loro, rimasto incastrato nella porta del pullman e quindi travolto dallo stesso mezzo).

Rigetta, CORTE D’APPELLO TRIESTE, 29/12/2014

Autorità: Giudice di pace Lecce

Data: 19/10/2016

n.

Parti:

Fonti: Ilfamiliarista.it 2017, 17 gennaio

Ridare.it 2017, 19 gennaio

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

In tema di autolesione dell’allievo, la responsabilità della scuola e dell’insegnante ha natura contrattuale e pertanto è applicabile il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c.: l’attore deve provare che il danno si è verificato durante il rapporto, mentre l’altra parte deve dimostrare che l’evento dannoso si è determinato per causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (come nella specie, posto che il giudice, presunto il corretto svolgimento dei propri compiti da parte dell’insegnante, ha attribuito l’evento al caso fortuito).

 

Autorità: Giudice di pace Lecce

Data: 18/10/2016

n.

Parti:

Fonti: Ridare.it 19 GENNAIO 2017

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

In tema di autolesione dell’allievo, la responsabilità della scuola e dell’insegnante ha natura contrattuale e pertanto è applicabile il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c.: l’attore deve provare che il danno si è verificato durante il rapporto, mentre l’altra parte deve dimostrare che l’evento dannoso si è determinato per causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (come nella specie, posto che il giudice, presunto il corretto svolgimento dei propri compiti da parte dell’insegnante, ha attribuito l’evento al caso fortuito). 

Autorità: Tribunale Roma sez. XIII

Data: 03/03/2017

  1. 4323

Parti:

Fonti: Redazione Giuffrè 2017

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

In tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori – nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso – sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell’art. 2048 cod. civ., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell’onere della prova non muta poiché il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c. impone che, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all’obbligato.

Autorità: Tribunale Bari sez. III

Data: 12/10/2016

  1. 5121

Parti: ALBRIZIO M. e altro C. Ministero della Pubblica Istruzione

Fonti: Redazione Giuffrè 2016

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

La non imputabilità dell’evento all’insegnante addetta alla vigilanza, e per essa al Ministero convenuto, e la conseguente esclusione dell’inadempimento all’obbligo di sorveglianza è nella stessa descrizione della dinamica fornita dagli attori che descrivono l’evento facendone emergere l’assoluta imprevedibilità. Trattasi di evento del tutto fortuito che esclude la responsabilità dell’insegnante per culpa in vigilando, non risultando prevedibile o prevenibile, in base all’ordinaria diligenza, da parte della maestra.

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 19/07/2016

  1. 14701

Parti: Di Teodoro C. Ministero Pubblica Istruzione Universita’ Ricerca ed altri

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

Responsabilità civile – Precettori e maestri (insegnanti) – Lesioni riportate da un alunno minore all’interno di un istituto di istruzione al di fuori dell’orario delle lezioni – Condotta colposa del personale scolastico – Responsabilità della P.A. – Sussistenza – Condizioni – Fattispecie.

La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l’adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti (bidelli), delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità della scuola per il danno subito da un alunno caduto a causa di una spinta dei compagni, sul presupposto che la stessa parte attrice avesse collocato temporalmente il fatto come accaduto prima dell’inizio dell’orario delle lezioni ma, comunque, sempre sotto l’osservanza del personale scolastico).

(Cassa con rinvio, App. L’Aquila, 06/12/2012)

Autorità: Tribunale L’Aquila

Data: 30/08/2016 –  n. 764

Parti:

Fonti: Redazione Giuffrè 2016

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

In tema di responsabilità dell’insegnante per un infortunio scolastico, è necessario qualificare la domanda ai sensi dell’art. 1218 c.c., qualora l’attore evidenzi la responsabilità dell’insegnante in ordine ad autolesioni, ovvero a lesioni non provocate dal fatto illecito di un terzo, essendo, in tal caso, in discussione la culpa in vigilando dell’insegnante per il fatto commesso su sé stesso dall’allievo.

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 19/07/2016  n. 14701

Parti: D.T.L. C. Unipolsai Assicurazioni e altri

Fonti: Diritto & Giustizia 2016, 20 luglio

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico ricorre dunque anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’ingresso anticipato nella scuola, sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui essi si trovano legittimamente nell’ambito della scuola; infatti la giovanissima età degli studenti doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive. Incombe infatti sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata e l’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali in uso. (nella specie, il minore mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei, e cadendo malamente a terra subì la rottura parziale di due denti).

Autorità: Tribunale Bari sez. III

Data: 28/06/2016 – n. 3588

Fonti: Redazione Giuffrè 2017

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

E’ emersa dall’istruttoria l’adeguatezza del servizio di vigilanza posto in essere dall’istituto. L’insegnante si era correttamente posta alle spalle dell’intera classe per controllare l’ingresso di tutti gli alunni. Dovendo prestare attenzione all’ingresso degli alunni, l’insegnante non poteva prevedere o comunque evitare che il bambino inciampasse, tanto più considerando il carattere repentino ed improvviso dell’evento. Ne consegue il rigetto dell’appello.

Autorità: Tribunale Bari sez. III

Data: 28/06/2016 –  n. 3589

Parti: L.C. C. Ministero dell’Istruzione

Fonti: Redazione Giuffrè 2017

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

Risulta che l’evento si è verificato nel corso di una partita di calcio per le semifinali di giochi sportivi studenteschi e, quindi, durante un normale contrasto di gioco privo di comportamenti dannosi, peraltro, mai denunciati dall’attore, che possano essere considerati totalmente avulsi dalla dinamica dello sport praticato. Deve ravvisarsi, pertanto, nella fattispecie dedotta in giudizio il c.d. “rischio sportivo” che esclude l’antigiuridicità delle condotte lesive e, quindi, la responsabilità dell’insegnante e dell’Istituto Scolastico.

Autorità: Corte appello Napoli sez. IV

Data: 27/06/2016 –  n. 2575

Parti:

Fonti: Ridare.it 2016, 25 agosto

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

In tema di danno all’allievo, ove l’amministrazione scolastica non abbia impedito il comportamento imprudente e pericoloso dello studente, né abbia vigilato sulla sicurezza degli alunni e sull’idoneità degli spazi adibiti alle attività ludiche e sportive, si configura la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per i danni riportati dall’allievo (infortunato nella specie perché un compagno durante l’ora di educazione fisica gli cadeva addosso nello scavalcare un muro di circa due metri per recuperare il pallone).

Autorità: Tribunale Roma sez. XII

Data: 13/06/2016 / n. 11952

Parti:

Fonti: Redazione Giuffrè 2016

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

Ai fini della configurazione della responsabilità civile a carico della scuola conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica, durante le ore di educazione fisica, non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, occorrendo altresì che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 22/09/2016 – n. 18600

Parti:

Fonti: Ridare.it 28 MARZO 2017

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE – Precettori e maestri (insegnanti)

Ai fini della configurabilità di una responsabilità ex art. 2048 c.c., la lesione riportata da un allievo di una scuola calcio, determinata dalla forza con cui il pallone è stato calciato da un compagno, costituisce un comportamento che, pur prevedibile nel corso di un allenamento calcistico, non può comunque ritenersi evitabile, in quanto neppure una serrata sorveglianza avrebbe conseguito il risultato di calibrare la potenza e di orientare la direzione di ciascun calcio tirato al pallone da ognuno dei bambini presenti in campo e affidati all’allenatore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

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