IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il comma 1 dell’art. 5 del D.lgs. N. 62/2017 prevede che “…Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado. …”
CONSIDERATO che lo stesso articolo, al comma 2, prevede che “Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”
VISTA la delibera del Collegio dei docenti (verbale n.3 del 9 dicembre 2020),
COMUNICA
Che per gli studenti di tutte le classi, ai fini della valutazione finale, l’anno scolastico è considerato valido se risulterà frequentato per i 3/4 dell’orario annuale in base alla seguente tabella:
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Monte ore settimanali |
Monte ore totale annuale |
Monte ore annuale necessario per la validità dell’A.S. |
Ore annuali di assenze consentite |
Classi a tempo normale |
30 |
990 |
743 |
247 |
Classi a tempo prolungato |
36 |
1188 |
891 |
297 |
Qualora si dovesse superare il tetto massimo delle assenze consentite, ai fini della valutazione saranno prese in considerazione le deroghe previste dall’art. 5 del D.lgs. 62 del 13/04/2017 per le seguenti motivazioni straordinarie:
- a) motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
- b) visite specialistiche, accertamenti diagnostici e day hospital adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
- c) terapie e/o cure programmate;
- d) donazioni di sangue;
- e) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
- g) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27/2/1987);
- h) motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- i) impossibilità a raggiungere la sede scolastica per cause di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, neve, frane).
I docenti coordinatori sono tenuti:
- Alla custodia di tutte le giustificazioni
- A ritirare dalla segreteria il riepilogo mensile delle assenze e delle entrate/uscite anticipate;
- A consegnare ai genitori, tramite gli alunni, l’informativa riguardante le deroghe relative al computo delle assenze previste dall’art. 5 del D.lgs. n. 62 del 13/04/2017.
- A informare le famiglie sulle assenze dei figli tramite comunicazione scritta, che deve essere obbligatoriamente inviata se l’alunno rischia, per la mancata assiduità nella frequenza, di non essere ammesso allo scrutinio finale.