Si comunica che il 3 Marzo 2021 è stata emanata l’Ordinanza Ministeriale n. 52 sugli Esami di Stato nel primo ciclo d’istruzione per il corrente anno scolastico, che si riporta allegata alla presente.
Al fine di una lettura di sintesi della stessa si riportano i punti più significativi:
Ammissione agli esami: gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in sede di scrutinio finale secondo quanto stabilito dall’art. 2 dell’Ordinanza in oggetto ed in particolare:
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
Data degli esami: L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica;
Modalità di svolgimento: L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà costituito da una prova orale, e prevede la presentazione di un elaborato realizzato da parte degli alunni su una tematica assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021 da trasmettere allo stesso, una volta redatto entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica.
Si raccomanda ai docenti di avere cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea, ai loro talenti ed inclinazioni, in modo da valorizzare le naturali potenzialità di ogni allievo.
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, sarà accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali di cui al DM 254/2012.
Alunni con Bisogni Educativi Speciali: Per gli alunni disabili e per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la relativa valutazione finale sono definite rispettivamente sulla base del piano educativo individualizzato e di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
Per di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.
Valutazione: La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.