IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Vista la normativa di riferimento relativa all’oggetto, e nello specifico:

D.lgs. 59/2004 art. 8 e 11

D.lgs. 76/2005 art. 1

D.lgs. 296/2006 art. 1 comma 622

D.lgs. 62/2017 art.10

O.M. 90/2001 art. 4, 6, 8

D.M. 741 del 3/10/2017 Art.3

  Circ. Ministeriale n. 101 del 30/12/2010

Circ. Ministeriale n. 27 del 5/4/2011

Circ. Ministeriale n. 48 del 31/05/2012

Circ. Ministeriale n. 51 del 18/12/2014

Circ. Ministeriale n. 10 del 15/11/2016

Circ. Ministeriale n. 1865 del 10/10/2017

 

Con la presente trasmette le istruzioni per l’iscrizione degli interessati agli esami di idoneità e agli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per eventuali candidati esterni.

 

Chi può candidarsi

Gli alunni che, al fine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di canditati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati. Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l’esame di idoneità, ai fini dell’accertamento dell’assolvimento d’istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l’esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie. Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell’anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

-siano o meno stati scrutinati per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato;

-siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all’esame;

-siano in possesso del requisito dell’età per l’accesso all’esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

 

Requisiti di ammissione

  1. L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.
  2. L’accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno d’età e che siano in possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.
  3. L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno d’età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio.

 

Sedi di esame

Sono sedi d’esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell’art. 1bis, comma 3 febbraio 2006, n. 27 e del D.M. 10 ottobre 2008, n.83, nei seguenti casi: -per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore della o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi; -per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l’inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami: la dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l’iscrizione ad esame d’idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda  in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo,  come  dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

  • Per accedere all’esame di idoneità i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
  • Per accedere all’esame di Stato conclusivi del primo ciclo i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno scolastico di

 

Commissione d’esame

La commissione per l’esame di idoneità alle classi della scuola primaria o della classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal Dirigente Scolastico. La commissione per l’esame di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della classe interessata, designato dal Dirigente Scolastico. Allo svolgimento delle prove d’esame, qualora il numero dei candidati sia quantitativamente rilevante, può assistere un docente della scuola non statale non paritaria su istanza della scuola medesima e su autorizzazione del Dirigente della scuola presso cui si svolgono le prove. Qualora il numero dei candidati esterni sia particolarmente elevato, il Dirigente provvede alla costituzione di più commissioni d’esame.

 

Chi deve sostenere esami d’idoneità – Calendario d’esame, prove e pubblicazione degli esiti

Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva. in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l’esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria. L’esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuota statale   o paritaria. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne che  degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo  non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente   dell’Istituzione scolastica statale del territorio di residenza. La richiesta di sostenere l’esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della  scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.

Per gli  esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è  composta da docenti del corrispondente grado scolastico. Spetta alla commissione predisporre le prove d’esame tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.

Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, determina il calendario delle prove   dell’esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità. L’esame di idoneità alle classi della scuola  primaria e alla classe prima della scuola secondaria di primo grado consiste in due prove  scritte, riguardanti rispettivamente l’area linguistica e l’area matematica ed in un colloquio  inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla classe per la quale sostiene l’esame.     L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria  adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. L’esito è espresso con un giudizio di idoneità/ non idoneità. I candidati il  cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L’esito degli esami di idoneità è  pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione idoneo/non idoneo alla classe.  Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti attribuiti nelle singole prove.

Presentazione domanda per esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione                               (D.M.741 del 3/10/2017 Art.3).

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l’iscrizione all’esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell’alunna o dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente. deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

L’istanza deve essere presentata entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento.

Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali  non paritarie è fatto divieto di sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 62/ 2017,  presso l’istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l’esame di Stato medesimo.

L’istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all’Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all’esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui sopra.

Allegato: modulo domanda esame di idoneità/di stato primo ciclo-candidato esterno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

Allegati:

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