L’art. 5 comma 1 del D.lgs. n.62/2017 stabilisce che, ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
L’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n.62/2017 prevede inoltre la possibilità, da parte delle Istituzioni scolastiche, di stabilire “con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, adeguatamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”
Pertanto il Collegio Docenti, nelle sedute del 04/09/2021 con delibera n. 5, e del 18/05/2021 con delibera n.57 ha approvato i seguenti criteri di deroga per la validità dell’anno scolastico:
- Motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
- Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e day hospital adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
- Terapie e/o cure programmate;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27/2/1987);
- Motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- Impossibilità a raggiungere la sede scolastica per cause di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, neve, frane).
- In presenza di assenze di pochi giorni per malattia, tenendo conto che tra le azioni preventive della diffusione del virus SARS COV2, rientra nella responsabilità genitoriale non mandare a scuola i figli nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea superiore a 37°C, le stesse, anche se computate ai fini del calcolo delle assenze, non vengono considerate ai fini della validità dell’anno scolastico nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 art. 5 del d.lgs. 62/2017.
Il monte ore complessivo della Scuola Secondaria di 1° del nostro Istituto è attualmente pari a 990 ore (30 ore settimanali per 33 settimane nelle quali è strutturalmente diviso l’anno scolastico), ne consegue che un alunno della Sec1°, per poter essere ammesso allo scrutinio finale ed essere regolarmente valutato, deve avere frequentato le lezioni per almeno 660.
Il numero massimo di ore di assenza consentite è quindi di 330 ore (DPR 89/09 art. 5)
Il calcolo delle assenze è eseguito sulla base delle ore e non dei giorni e questo implica che devono essere conteggiate anche le ore di assenza dovute a ingressi posticipati ed uscite anticipate e del mancato recupero dei minuti dovuti alla riduzione oraria, da svolgersi nelle attività didattiche opzionali facoltative.
Il Collegio dei Docenti ha, come da normativa, deliberato i criteri per le deroghe alla contabilizzazione delle ore di assenza, documentate e continuative, dovute a gravi e comprovati motivi a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il raggiungimento del monte ore personalizzato consente l’ammissione allo scrutinio. L’ammissione o meno all’anno successivo è legata, invece, ai risultati raggiunti in termini di profitto sulla base dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti.
Si ricorda a tale scopo che tutti gli alunni che non avevano raggiunto durante l’anno i livelli di apprendimento richiesti o che erano ancora in fase di acquisizione sono stati puntualmente contattati dallo scrivente e indirizzati alla frequenza dei corsi di recupero.
Pertanto nelle situazioni di maggiore criticità si sollecitano le famiglie e il personale docente a mettersi in contatto con lo scrivente al fine di preparare l’alunno alla possibile ripetenza dell’anno scolastico.
A tale scopo è possibile usufruire anche dei servizi attivi nel nostro istituto di consulenza pedagogica e psicologica.
Sono conteggiati come giorni di assenza tutti gli altri dovuti a cause non comprese nell’elenco precedente. Sono conteggiate come ore di assenza i ritardi di almeno un’ora sull’inizio delle attività didattiche o le uscite anticipate dovute a motivi personali.
PRIMARIA
Per gli alunni della Primaria non è previsto un monte ore massimo di frequenza per essere ammesso allo scrutinio finale. Si sottolinea, comunque, che è assolutamente fondamentale che l’alunno frequenti regolarmente le lezioni e rispetti l’orario di inizio e di fine delle lezioni. L’ingresso in ritardo in classe e le uscite anticipate, anche solo di pochi minuti, se fatte con frequenza senza comprovati e gravi motivi, che devono comunque essere documentati, possono rallentare l’attività didattica e creare fastidiose interruzioni durante le lezioni.
Per ulteriori informazioni, le famiglie degli alunni possono rivolgersi ai coordinatori didattici della scuola primaria ins. Santina Ricciardi e della scuola secondaria di primo grado prof. Maria Rosa Gregorio i cui recapiti è possibile richiedere alla segreteria d’istituto.