A seguito delle recenti disposizioni normative sulla materia di cui all’oggetto emanate al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una informativa essenziale di quanto viene richiesto al personale della scuola, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale dei documenti normativi e ai chiarimenti reperibili al seguente link www.dgc.gov.it.
Com’è noto il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter dispone che: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.
A partire dall’ 01/09/2021, quindi tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Esenti da tale obbligo alunni delle scuole di ogni ordine e grado ad eccezione degli studenti universitari.
Pertanto, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:
- non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
Il personale docente e non docente tenuto a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.
Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico”, la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020”.
Come ottenere il Green Pass.
Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass “costituisce una ulteriore misura di sicurezza”.
Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore
Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido.
In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del vaccino monodose: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi.
La verifica del Green Pass.
La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19”
con la seguente modalità:
- La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- L’App Verifica C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico
- L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia
- L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della
Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.
Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.
Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al………. (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.
La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs. n. 82/2005.
Si allegano:
- Decreto Legge 6 agosto 2021, 111
- Nota Ministero dell’Istruzione 1237 del 13 agosto 2021
- Circolare Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021
- Link al sito dgc.gov.it