IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTI

l’art. 25 D.lgs. 165/2001;

gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;

gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall’art. 2048 del Codice Civile con l’integrazione di cui all’art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312 .

l’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007

la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell’area A (collaboratori scolastici));

l’art. 19 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza.

 

TENUTO CONTO

dell’emergenza sanitaria in atto e delle misure preventive per il rischio biologico dovuto al contagio del virus SARS COV 2.

 

DISPONE

 

le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, aggiornate alle misure anti Covid, con il fine di fornire misure organizzative per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza

 

Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (ex art. 2048 codice civile).

L’obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di    luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all’obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623).

Occorre ancora ricordare l’esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l’art. 2048 c.c. comma 1 dispone che “il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela”. Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a   terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

Compiti del personale docente

  1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all’interno o all’esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come durante i cinque minuti precedenti l’inizio delle

I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curriculari, nell’ambito sia dell’orario d’obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell’orario normale delle lezioni.

L’obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio.Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull’incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all’amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l’affidamento ad altri.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

Sono affidati al docente:

  • gli alunni della classe assegnatagli in base all’orario scolastico;
  • gruppi di alunni di altre classi che dovessero venir accorpati alla propria, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività
  1. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di
  2. Il corretto esercizio dell’azione di vigilanza prevede:
    • la presenza del docente accanto al gruppo classe;
    • l’attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
    • l’intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
    • l’azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di
  3. Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda:

Ingresso

  • all’ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli, cinque minuti prima dell’ora fissata per l’effettivo inizio delle lezioni;
  • al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni;
  • gli ingressi sono preclusi all’entrata di alunni fino al suono della campana, fatta eccezione per i genitori che hanno fatto regolare richiesta di accoglienza prima dell’orario di inizio delle lezioni per motivi di lavoro;
  • gli alunni che arrivano per entrare alla seconda ora non possono soggiornare all’interno della scuola per evitare assembramento;
  • gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule;
  • per l’a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria sono previsti ingressi differenziati e percorsi predefiniti, come da circolari 7 del 09/09/2021 e n. 14 del 11/09/2021;
  • all’ingresso, il personale individuato dovrà vigilare sul rispetto delle norme anti COVID-19: no assembramenti, rispetto della distanza di sicurezza, utilizzo corretto della mascherina, pulizia delle mani con gel, ritiro dell’autodichiarazione (nei casi previsti), …;
  • in caso di ritardo, essi hanno l’onere di informare la presidenza, affinché possano essere adottati i provvedimenti

Vigilanza durante l’attività didattica

  • durante l’attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua;
  • la vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante;
  • in caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;
  • se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza;
  • è vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni, poiché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;
  • in caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente Scolastico o la Vicepresidenza/responsabile di plesso al termine dell’ora di lezione;
  • i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali;
  • l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati, quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell’ora di lezione, costituisce una grave infrazione;
  • qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno al ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie e al Dirigente Scolastico;
  • per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell’istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall’art. 4 del Decreto-legge 09.2013, n. 104.

Gli insegnanti, nell’ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico – didattiche previste nel profilo professionale dovranno garantire:

  • l’adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell’attività didattica;
  • l’adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
  • il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e

Vigilanza nel cambio d’ora e durante l’intervallo

  • Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell’aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all’arrivo di un insegnante.
  • Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.
  • La ricreazione si svolgerà di norma in classe, secondo l’orario previsto, sotto la vigilanza del docente, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli Essi dovranno permanere nell’aula per poter vigilare sugli studenti in quanto nell’intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi.

–     I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Vigilanza nei laboratori di informatica e aule speciali

I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso.

Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l’attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal PTOF, preparazione di tesine e ricerche didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie all’insegnamento della propria materia). In particolare, va ricordato che l’accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente.

Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono invitati a:

  • leggere e spiegare queste regole agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico;
  • leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori classificato a rischio medio, e curare che gli alunni si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza;
  • rispettare rigorosamente l’orario di accesso, affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con i responsabili;
  • controllare che non venga installato sui PC in dotazione software senza autorizzazione o che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus;
  • vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;
  • accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro

Gli studenti che accedono al laboratorio:

  • devono conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai relativi comportamenti previsti dalle dette norme;
  • non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante;
  • sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
  • prima di iniziare un’operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente;
  • devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;
  • devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all’insegnante o all’assistente tecnico al termine della lezione;
  • non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi o utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l’insegnante li avrà testati contro i virus;
  • devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
  • sono responsabili del computer a loro assegnato;
  • non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione a

Inoltre:

  • nei laboratori è vietato consumare alimenti o bibite;
  • prima di entrare in aula, devono attendere l’arrivo dell’insegnante, senza creare intralcio o confusione;
  • l’accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell’insegnante che accompagna la classe in

 

Per l’a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, è necessario vigilare affinché nel laboratorio sia mantenuta la distanza di sicurezza e lo studente, al termine dell’attività, riassetti e pulisca la propria postazione.

 

Spostamenti interni

  • Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all’andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei
  • La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante e quando è possibile ad un collaboratore
  • Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio della pausa didattica o dell’ora
  • All’interno dei laboratori e della palestra sono applicabili le disposizioni previste dai regolamenti
  • L’utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente–collaboratore scolastico).
  • Per l’a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, durante gli spostamenti è necessario che i docenti vigilino sul rispetto della distanza di sicurezza prevista e sull’uso appropriato della
  • È obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a

 

Allontanamento alunni dalla classe

  • Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l’uscita non si protragga oltre il
  • Il provvedimento “illegittimo” di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto, tale da arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell’ora dalla responsabilità di vigilanza dell’allievo o degli allievi

Vigilanza sugli spostamenti degli alunni diversamente abili

  • La vigilanza deve sempre essere assicurata dal Docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi particolarmente gravi di allievi diversamente abili imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve sempre essere assicurata la presenza anche nelle aree di pertinenza del docente di sostegno o del collaboratore scolastico.

Uscite di sicurezza e scale di emergenza

  • L’utilizzo dell’uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato.

Uscita

  • Al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni fino all’uscita avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievoli dell’incolumità dei I docenti in servizio consegneranno gli alunni non in possesso dell’autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all’esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati, secondo quanto dichiarato all’inizio dell’anno dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, l’alunno/a verrà preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all’arrivo dei familiari; superati i 30 minuti di attesa sarà attivata la procedura prevista nel regolamento d’istituto in materia di disciplina dell’uscita degli alunni da scuola.
  • Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli
  • È vietato fare uscire gli studenti dalla classe prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura
  • Per l’a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria sono previste uscite differenziate e percorsi predefiniti, come da circolari 7 del 09/09/2021 e n. 14 del 11/09/2021.
  • All’uscita, il personale individuato dovrà vigilare sul rispetto delle norme anti COVID-19: no assembramenti, rispetto della distanza di sicurezza, utilizzo corretto della mascherina,…

Uscite didattiche

  • Nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti incaricati dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione; in alcuni casi è prevista la possibilità di trovarsi direttamente sul luogo o il congedo presso altro posto diverso dalla scuola – in tali casi fa fede la comunicazione alle famiglie e/o circolare di
  • Durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione, in relazione alla destinazione delle uscite e al tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l’esercizio della sorveglianza nella
  • I docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati durante la salita e discesa dai mezzi di trasporto, il tragitto a piedi o in pullman, le pause di
  • I docenti tengono l’elenco degli alunni, il recapito telefonico, e se possibile anche quello dei
  • L’appello va effettuato all’inizio del viaggio, all’inizio di uno spostamento, prima di salire sul mezzo di
  • L’insegnante capogruppo si munisce della valigetta di pronto soccorso e dei numeri telefonici utili per ogni
  • I docenti non possono somministrare farmaci, salvo quelli autorizzati dai medici, su richiesta scritta dei

Assenze impreviste del docente – classi “scoperte”

  • In caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti contemporaneamente, e nell’impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ecc.), i collaboratori del dirigente scolastico e i docenti responsabili di plesso, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, assegnano gli alunni a più classi, ove la capienza è possibile tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria.

Frequenze irregolari

  • Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe, o il consiglio di classe, deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello In difetto il coordinatore darà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

  1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto istruzione e ricerca, sez. scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli
  2. Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:
    • al momento dell’ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l’atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
    • durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall’aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l’esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;
    • durante la pausa didattica il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l’accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
    • al di fuori della pausa didattica, i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
    • all’uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;
    • i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DS o ai suoi collaboratori/responsabili di plesso l’assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;
    • i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all’interno dell’edificio e/o disturbino le lezioni; qualunque accesso dentro la scuola è consentito solo se in possesso di Green Pass.
    • i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al DS eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa;
    • è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
  1. Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne, all’interno, nell’uscita da esse,

 

NORME PER I GENITORI

I genitori sono pregati di:

  • evitare assembramenti all’ingresso o all’uscita dei plessi scolastici;
  • sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all’osservanza di quanto contenuto nel Regolamento d’Istituto e nelle presenti disposizioni;
  • sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all’osservanza delle misure di sicurezza in periodo di emergenza sanitaria;
  • sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all’osservanza delle normali regole di convivenza civile;
  • condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola in merito alla vigilanza sugli alunni;
  • valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale;
  • valutare la collocazione della scuola, dei suoi spazi e degli eventuali pericoli;
  • provvedere al necessario addestramento ed all’educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a e che egli/ella sia in grado di metterli in pratica nel modo corretto;
  • rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
  • informare tempestivamente il/la minore e/o la scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza;
  • ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto del Regolamento d’Istituto, degli altri regolamenti che la scuola si è dato e del codice di comportamento civile nel rispetto di sé, degli altri e delle

 

DOVERI DEGLI ALUNNI

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, collaboratori che in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni nonché dei corridoi e dei servizi durante le ore di lezione e dell’intervallo.

SANZIONI

Il Dirigente Scolastico provvederà a mettere in atto azioni volte alla individuazione di violazioni al presente regolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

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