Con la presente si informa che con decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
Il sottoscritto, Dirigente scolastico di Codesto Istituto, sarà responsabile della verifica dell’adempimento.
Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante, in alternativa:
- l’effettuazione della vaccinazione
- il differimento
- l’esenzione
- l’avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall’invito
- l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all’interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il personale docente sospeso sarà sostituito e potrà rientrare in servizio nel momento in cui dimostreranno di aver adempiuto all’obbligo vaccinale.
Seguiranno indicazioni più dettagliate a seguito di eventuale nota del Ministero dell’Istruzione.
Sanzioni
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
Green pass
Si fa inoltre presente che la validità del Green pass passa dagli attuali 12 a 9 mesi.