Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020;
VISTO il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 05 gennaio 2022
VISTO il D.L. 7 gennaio 2022, n.1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID 19, in particolare sui luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;
VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08.01.2022;
VISTO il decreto legge del 27 gennaio 2022, n. 4
VISTA la nota del MI del 01/02/2022
VISTO il decreto legge del 4 febbraio 2022, n. 5
VISTE le comunicazioni del Referente Covid d’Istituto;
CONSIDERATI i casi di positività al COVID – 19 nella sezione, con ultimo giorno di presenza il 17.03.2022; CONSIDERATA la necessità di intervenire prontamente e in via cautelare a tutela della salute di alunni e docenti
DISPONE
La misura della quarantena precauzionale, della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Per lo stesso periodo sarà attivata la DDI, secondo il regolamento approvato n sede di OO.CC.