Facendo seguito alla nostra circolare n. 386 del 4 maggio 2022, con la presente si informa in dettaglio sulle novità riguardanti la gestione COVID nelle istituzioni scolastiche a partire dal 1° maggio 2022.
GREEN PASS
A decorrere dal 1° maggio 2022 non sarà più necessario possedere e presentare il Green pass da parte di chiunque acceda all’edificio scolastico.
Si riporta in proposito apposita FAQ del Ministero dell’Istruzione, aggiornata al 2 maggio 2022:
Dopo il 30 aprile 2022 è ancora obbligatorio mostrare la certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali scolastici?
No.
Come stabilito dall’art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 24 del 2022, l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID – 19 per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione termina il 30 aprile 2022.
Dopo tale data, per accedere ai locali della scuola non è più richiesta la verifica del green pass base, né tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri.
Di conseguenza la funzione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione che consentiva alle scuole di verificare in maniera automatica la certificazione verde COVID – 19 per il personale in servizio è stata disabilitata.
OBBLIGO VACCINALE PER I GUARITI
Sempre in data 2 maggio lo stesso Ministero ha pubblicato un’ulteriore FAQ che riguarda l’obbligo vaccinale per il personale scolastico fino al 15 giugno 2022, con particolare riferimento a coloro che sono guariti dal Covid. La riportiamo di seguito:
Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall’infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l’obbligo vaccinale?
A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute si rileva quanto segue.
Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.
Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l’obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022.
Considerato che l’apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
PERSONALE DOCENTE NON VACCINATO
In proposito si ricorda che fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante «l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale». In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’Istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.
L’obbligo vaccinale continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.
L’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Per il personale docente ed educativo il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale «impone al Dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla Istituzione scolastica». Inoltre «i Dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica».
Pertanto, detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito.
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.
Per l’individuazione delle attività a supporto dell’Istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si farà riferimento all’art. 3 del CCNI del 25/06/2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.
Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell’orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25/06/2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all’art. 26 della Legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla Legge 107/2015 ecc.). L’assegnazione alle suddette funzioni avverrà d’ufficio.
OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE ATA
Non svolgendo «attività didattiche a contatto con gli alunni», il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, saranno normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.
MASCHERINE
Nulla cambia in merito all’utilizzo delle mascherine a scuola, che devono essere di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.