Si riportano di seguite le “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli“, come da  nota MIUR 5336 del 2 settembre 2015. Ciò al fine di fornire al personale scolastico informazioni di ordine generale e disposizioni per la corretta applicazione della L. 54/2006 relativa al riconoscimento del diritto di “bi-genitorialità”.

La legge 54 ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, indicando a tal fine l’istituto dell’affidamento condiviso ed ha stabilito che la funzione educativa deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.

In particolare, per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all’ambito educativo del minore, l’attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione ed all’istruzione. Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisati:

  • In caso di figli nati fuori dal matrimonio la responsabilità genitoriale è esercitata da  entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5).
  • Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.)
  • Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337-quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i   figli   sono   comunque   adottate   da   entrambi    i    genitori    (Art.    337- quater  c.c.).  Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all’educazione ed all’istruzione.

La scuola deve dunque favorire e garantire l’esercizio del diritto/ dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal PTOF.

Di seguito sono riportate alcune azioni amministrative che l’istituzione scolastica pone in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:

  • inoltro, da parte degli uffici di segreteria di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
  • individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
  • attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email).
  • richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti qualora non siano  in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.

Nella citata nota Miur è presente anche un consiglio per la gestione delle pratiche amministrative o didattiche nei casi in cui risulti impossibile ottenere il consenso scritto da entrambi i genitori, per motivi   di   irreperibilità   o   altro,   ovvero   inserire   nella   modulistica   la   frase   seguente:     “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

Allegati:

Cir.n.66 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
Titolo: Cir.n.66 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. (174 clicks)
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