Con la presente si informa che il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’Ordinanza n. 1034 del 9/10/2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

L’ordinanza intende garantire, per l’anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio per gli studenti con particolari “fragilità”, definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

Tale condizione è valutata e certificata dal Pediatra o dal Medico in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia dello studente deve informare immediatamente all’istituzione scolastica della predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

denti interessati, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata (DDI) ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile.

Come previsto dall’art. 2:

“1. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

  1. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica, così come declinati all’articolo 3”.

Come previsto dai successivi artt. 3 e 4 l’istituzione scolastica darà seguito allo svolgimento dell’attività didattica con modalità che saranno comunicate ai genitori e alla sua valutazione.

Si invitano pertanto le famiglie a dare comunicazione riservata al Dirigente scolastico, qualora il/la figlio/a si trovasse nella suddetta condizione, allegando certificazione medica attestante la situazione patologica o l’immunodepressione. Quanto sopra consentirà alla Scuola di poter dar seguito all’attività didattica a distanza, in applicazione dell’Ordinanza, così da poter garantire il diritto allo studio e, al tempo stesso, tutelare la salute degli studenti in questione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

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