PREMESSA Si rammenta che, a decorrere dall’ anno scolastico 2015/2016, sono in vigore le nuove norme sul conferimento delle supplenze contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sostanza le disposizioni sono due: – quella relativa al comma 332 dell’art.1 della legge che vieta di nominare supplenti per coprire assenze del personale ATA fino a 7 giorni, – quella contenuta nel comma 333 che impedisce le nomine di docenti per coprire il primo giorno di assenza del titolare. Tutto ciò sta comportando una serie di problemi correlati all’organizzazione del lavoro, quali la pulizia dei locali e, soprattutto, la vigilanza sugli alunni. Alcuni episodi, avvenuti in occasione di spostamenti degli alunni fra le classi, impongono maggiore vigilanza e attenzione da parte dei Docenti e dei Collaboratori Scolastici. Pertanto, richiamando che il buon funzionamento dell’istituto si fonda sul coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, si dispone quanto segue: in caso di assenza di docenti per motivi di salute, non sostituiti ai sensi delle disposizioni normative, sono adottati i seguenti criteri di priorità: 1. docenti che si trovino nella condizione di dover recuperare ore; 2. docenti liberi o in situazione di contemporaneità (docenti di potenziamento); 3. docenti di sostegno sulla classe; 4. in caso il docente di sostegno abbia un orario articolato su un’altra classe, ma sia prevista la sua presenza anche nella classe dove deve svolgere la sostituzione, può modificare l’orario mantenendo il numero totale di ore previste per quel giorno e recuperando in altro orario l’ora non effettuata; 5. docenti con ore a pagamento. Nel caso in cui le soluzioni indicate ai punti soprastanti (sostituzione con personale con ore a disposizione o con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena
funzionalità delle attività didattiche, l’ufficio di segreteria dovrà provvedere tempestivamente alla nomina di personale supplente, anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 15 giorni.
Nei casi in cui risulti difficoltoso garantire la copertura delle classi scoperte (es. per l’assenza di più docenti) e accertato che nessuna delle soluzioni precedenti sia esperibile, si dovrà ricorrere alla divisione delle stesse in piccoli gruppi ripartiti fra più classi. Tenendo in debito conto della vigente normativa contrattuale nonché della casistica giurisprudenziale sull’obbligo di vigilanza del personale della scuola (art. 29 del CCNL 2006-09, art. 2043-2047-2048 c.c., sent. Corte dei Conti , sez. I, n. 172 del 24/09/84, sent. Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Piemonte n. 150/99, Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, sent. Varie Corte di Cassazione), si ribadisce che per I’ assenza del docente titolare e in casi di assoluta necessità ed urgenza, per evidenti e conclamati motivi di tutela dell’ incolumità fisica e di vigilanza sugli alunni affidati all’istituzione scolastica, assolutamente prioritari per tempistica ed importanza rispetto ad altre ragioni di rischio, pur rilevanti ma non altrettanto contingenti, gli alunni delle classi cosiddette “scoperte” saranno smistati in altre classi, con priorità di quelle parallele e meno numerose. II Docente pertanto non potrà rifiutarsi di accogliere gli alunni assegnati in soprannumero ma potrà decidere, autonomamente, sulla permanenza nell’aula o lo spostamento dell’insieme degli alunni affidati alla sua custodia, in altri locali o ambienti nei quali possa adempiere correttamente all’obbligo di vigilanza. La suddivisione degli alunni della classe scoperta fra le altre classi e sezioni della scuola, ha valenza di ORDINE DI SERVIZIO, con le consequenziali in caso di inadempienza ed inosservanza, al quale i docenti delle classi accoglienti non possono sottrarsi. Si richiama ancora, a tal proposito, la sentenza della Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, già citata precedentemente, che ribadisce come l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Ciò asseverato, la suddivisione delle classi andrà effettuata in tutti quei casi in cui si dovesse rendere necessaria, a causa di assenza del docente in servizio, secondo le seguenti modalità: 1) La suddivisione della classe scoperta è effettuata in gruppi fissati nel numero e nei componenti, da 3 a 4 alunni, con l’avvertenza di non superare il numero di 26 alunni per classe accogliente. In caso di esigenze tali che comportino la creazione di gruppi più numerosi, ci si dovrà avvalere di spazi più ampi e idonei ad accogliere gli alunni. 2) La composizione dei gruppi e l’elenco preciso delle classi in cui inserire uno o più gruppi di alunni (con priorità per le classi parallele o per le classi più vicine: adiacenti o sul medesimo piano) dovrà essere stilata celermente dai Responsabili di plesso e consegnata all’Ufficio di dirigenza e altresì ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi di appartenenza, affinché essi abbiano contezza dei gruppi di alunni formati da accompagnare nelle classi di destinazione. Tale “piano di smistamento” dovrà essere altresì affisso in ogni classe. Per facilitare le operazioni di suddivisione della classe, si invitano i Responsabili di plesso a compilare l’apposita tabella allegata alla presente. 3) In caso di smistamento di classi in altre aule, per motivi non precedentemente programmati, il docente in servizio nelle classi “accogliente” assume la responsabilità di sorveglianza degli alunni smistati scrivendo sul registro di classe l’ora in cui entrano e i loro nominativi, in modo da avere chiara la situazione in caso di emergenza o evacuazione, e dovrà coinvolgerli nella lezione. 4) Gli alunni smistati devono portarsi il materiale necessario a svolgere attività di studio/lettura e devono consentire il regolare svolgimento della lezione nella classe che li ospita. 5) AI termine il docente subentrante nella classe smistata, coadiuvato dai collaboratori scolastici, ricompone il gruppo classe. 6) Nelle fasi di smistamento e ricomposizione, il personale docente e ATA dovrà prestare particolare attenzione agli alunni diversamente abili.
7) L’uscita anticipata dell’alunno può essere richiesta solo dai genitori, pertanto non è consentito al discente frequentante, in caso di assenza di uno o più docenti, di effettuare telefonate ai propri genitori con il solo scopo di uscire anticipatamente, con motivazioni esulanti dalla discrezionalità in capo agli stessi allievi.

La procedura testé prospettata si applica, rendendosi doverosa, negli evidenti stati di necessità conseguenti all’assenza di uno o più docenti, con impossibilità di copertura da parte di altro personale e ha il solo scopo di assicurare a tutti gli alunni minorenni l’indispensabile sorveglianza, anche a fronte di una eventuale temporanea inosservanza della normativa sul numero massimo di alunni previsto per classe. Si richiama l’attenzione sull’ opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. I docenti sono invitati a monitorare le eventuali criticità, riferendole al Dirigente Scolastico. Il personale in indirizzo sarà ritenuto personalmente responsabile in caso di inosservanza delle presenti disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

Allegati:

Cir. n. 136 -  Disposizioni organizzative in caso di assenza del personale docente.
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Tabella-Smistamento-Classi
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