Circolare n. 161 - Aggiornamento Normativo: gestione dei casi COVID, quarantene e obbligo vaccinale

Visto    il D.L. 221 del 24/12/2021, recante “Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” in G.U. n. 305 del 24/12/2021

Visto     il D.L. 129 del 30/12/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” in G.U. n. 309 del 30/12/2021. A questo ha fatto seguire la circolare n. 60136 del 30/12/2021 del Ministero della Salute.

Visto    il D.L. 1 del 07/01/2022 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli Istituti della formazione superiore” in G.U. n.4 del 07/01/2022. In applicazione del decreto, il MI ha pubblicato la nota 11 dell’8/01/2022.

Vista     la nota prot. n.14 del 10/01/2022 del MI “Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Comunica le seguenti regole, a cui bisogna attenersi al fine di contrastare la diffusione del virus Sars COV 2 e delle relative varianti.

 

Obbligo vaccinale personale scolastico

Rimane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Sanzione di 100 euro

La sanzione di 100 euro si applica anche per gli altri lavoratori già obbligati per legge, tra cui anche il personale scolastico.

La sanzione pecuniaria è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia Delle Entrate.

D.L. 1 del 7/01/2022

 

Fornitura di mascherine FFP2 e FFP3

Sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini, alunni e studenti esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo Ffp2 o Ffp3.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Gestione dei casi di positività a scuola

Scuola dell’infanzia

Con un caso positivo:

  • Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:
  • Attività didattica: sospesa per 10 giorni;
  • Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita-tampone molecolare o antigenico con risultato negativo;

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ( ad ALTO RISCHIO).

 

Scuola primaria

Con un caso positivo:

  • Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo:
  • Attività didattica: in presenza (consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri)
  • Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). Se il risultato del tampone T0 è negativo si può tornare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il referente scolasticoCOVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici;
  • Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella scuola del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza (consigliabili i tamponi T0 e T5).

Con due casi positivi:

  • Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo:
  • Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita-tampone molecolare o antigenico-con risultato negativo;
  • Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore; anche non continuative; nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

 

Scuola secondaria di I e II grado e le FP

Con un caso positivo:

  • Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo:
  • Attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni (evitare di consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri);
  • Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
  • Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso; si applica la misura dell’Auto-sorveglianza.

Con due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale*:

  • Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
  • Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  • Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita-tampone molecolare o antigenico-con risultato negativo.
  • Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
  • Attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni (evitare di consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri);
  • Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

 

Con almeno tre casi positivi:

  • Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo:
  • Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ( Ad ALTO RISCHIO );
  • Per il personale ( della scuola ed esterno ) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ( Ad ALTO RISCHIO ).

*I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’Istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI A SCUOLA

 

 

1 caso positivo in classe

2 casi positivi in classe

3 o più casi positivi in classe

Scuola dell’Infanzia

Attività sospese in presenza per 10 giorni

 

//

 

//

 

Scuola Primaria

Sorveglianza con testing (T0+T5)

DAD per 10 giorni

 

//

 

Scuola Secondaria di I e II grado

Auto-sorveglianza con attività in presenza e mascherine FFP2

DAD per non vaccinati e per vaccinati guariti da + di 120 giorni. Per gli altri auto-sorveglianza con attività in presenza e mascherine FFP2.

DAD per 10 giorni

 

D.L. 1 del 7/01/2022

Nota 11 dell’8/01/2022

 

Screening a scuola

Al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022, il Ministero della Difesa assicura il supporto a regioni e province autonome, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale, nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e correlate di analisi e di refertazione.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Fino al 28 febbraio 2022, saranno potenziate le attività di screening, anche attraverso lo stanziamento di risorse (oltre 92 milioni) per consentire alla popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

D.L. 1 del 7/01/2022

 

Proroga dello stato di emergenza

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Durata del Green Pass e dose Booster

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Mascherine

Fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto e anche in zona bianca.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:

  • Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto
  • Per l’accesso ai mezzi di trasporto adibiti a servizi di trasporto di persone.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Impiego del Green Pass base

Fino al 31 marzo 2022 chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

Viene esteso l’obbligo di Green Pass anche ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Fino al 31 marzo 2022 è inoltre esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono:

  • Ai servizi alla persona (dal 20 gennaio)
  • A pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con apposito DPCM (dal 1° febbraio o da diversa data stabilita dal DPCM)
  • Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (dal 20 gennaio)

D.L. 1 del 7/01/2022

 

Green Pass rafforzato per accedere a molte attività di svago

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza ( 31 marzo ) estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

  • Al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • Musei e mostre;
  • Impianti sportivi come pubblico;
  • Alla ristorazione per il consumo anche al banco;
  • Al chiuso per centri benessere;
  • Centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • Parchi tematici e di divertimento;
  • Al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi centri educativi per l’infanzia);
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Inoltre è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e ospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Divieti di eventi, feste, discoteche

Fino al 31 gennaio 2022:

  • Sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • Saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Obbligo vaccinale per gli over 50

Viene introdotto, a partire dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione della vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione fino alla prima data utile. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio, fermo il termine del 15 giugno 2022.

In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi:

  1. Ai soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  3. Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

La sanzione si applica anche per gli altri lavoratori già obbligati per legge tra cui anche il personale scolastico.

La sanzione pecuniaria è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate

D.L. 1 del 7/01/2022

 

 

Obbligo del Super Green pass per i lavoratori over 50

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. E’ in capo ai datori di lavoro la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale. I lavoratori inadempienti, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sanzione per chi accede al lavoro senza il Green Pass va da euro 600 a euro 1.500.

Invece, in caso di esenzione, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori in questione a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

D.L. 1 del 7/01/2022

 

Lavoratori fragili

Prevista l’emanazione entro 30 giorni ( 23 gennaio 2022 ) di uno specifico decreto che individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 gennaio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

Fino all’emanazione del suddetto decreto e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, sono prorogate le norme sul lavoro agile dei lavoratori fragili ( lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità). Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali benefici è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l’anno 2022.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Congedi parentali

Prorogate fino al 31 marzo le norme previste dall’art.9 del DL 146/21 sul congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.

Il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere dall’età anagrafica, ai genitori di figli/e con disabilità grave qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato.

Nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Per i figli tra i 14 e i 16 anni l’accesso al congedo rimane , ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa fatti salvi, invece, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.

Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo ed ATA che usufruisce di questi benefici sono stati stanziati 7,6 milioni di euro.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Quarantena e isolamento

Quarantena

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1)Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

  • Abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.

 

Contatti a BASSO RISCHIO

Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, NON è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  • Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • Tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
  • Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno tre giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

D.L.221 del 24/12/2021

 

ISOLAMENTO

 

 

Vaccinati con booster o doppia dose o guarigione da meno di 120 giorni

 

Non vaccinati

 

Persona che risulta positiva

 

7 giorni di isolamento

                +

Tampone*(Dopo 3 giorni senza sintomi)

 

 

10 giorni di isolamento

                  +

Tampone*(dopo 3 giorni senza sintomi)

QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI

 

Vaccinato con 2 dosi o guarito da oltre 120 giorni

 

Vaccinati con booster o doppia dose o guarito da meno di 120 giorni

Non vaccinato

(o senza 2 dose o con 2 dose da meno di 14 giorni)

●        5 giorni di quarantena dal contatto

●       Tampone di uscita

●        No quarantena, ma auto-sorveglianza per 5 giorni

●        No tampone, eccetto in caso di sintomi

●        Uso FFP2 per 10 giorni

●        10 giorni di quarantena con tampone di uscita

CONTATTI A BASSO RISCHIO

●        No quarantena, se hanno indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2

●        Sorveglianza passiva se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina.

 

 

*(molecolare o rapido, presso strutture pubbliche o private).

 

 

Proroghe

Sono prorogate al 31 marzo 2022 le norme relative alle seguenti disposizioni:

  • Le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni
  • La sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art.83 del D.L. 34/20
  • Per i concorsi pubblici, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e la non contestualità delle prove, l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

D.L.221 del 24/12/2021

 

Smart working

I ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro, il 5 gennaio hanno firmato una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.

Ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulando, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.

In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene brevi da contatti con soggetti positivi al coronavirus).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

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