Con la presente si informa che l’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, l’INAIL e la Fondazione Bruno Kessler, successivamente a diversi incontri propedeutici, in data 01/09/2021, hanno fornito le “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”.
Il documento risponde a diversi quesiti sulle norme generali di sicurezza, sulla gestione del soggetto sintomatico, sugli ulteriori adempimenti, sulla tematica del “green pass”, nonché sulle misure farmacologiche e non farmacologiche, di prevenzione e controllo delle infezioni da Coronavirus susseguenti al progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse varianti del virus.
Si riportano di seguito le fonti normative di riferimento e le principali indicazioni, cui il personale di Codesta Istituzione scolastica e gli studenti vorranno attenersi.
Fonti
- Piano Scuola 2021-22 (del 6 agosto).
- DL 111/2021 (del 6 agosto).
- Nota MI 1237: parere tecnico (del 13 agosto).
- Protocollo intesa per sicurezza (del 14 agosto).
- DPCM 17.06.2021.
Accesso (permanenza) a scuola consentito solo in caso di:
- assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o
- di temperatura corporea inferiore a 37.5°C (misurata a casa).
- Inoltre, NON è consentito l’accesso a persone poste in quarantena o isolamento domiciliare o che sono state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza.
Attività scolastica e didattica
- Attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria svolta in presenza.
- Come da DL 111, 06/08/21, la misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado e gli istituti universitari devono essere in condizioni di implementare la didattica a distanza in base alle condizioni epidemiologiche.
Norme generali di sicurezza
- Obbligo per personale e studenti di indossare le mascherine chirurgiche.
- La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro.
- L’uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
- Come da decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 i protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni respiratorie), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
- Si raccomanda fortemente l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in ogni situazione.
- La mascherina chirurgica è indispensabile laddove non sia possibile il distanziamento di almeno un metro.
- Per il personale impegnato con bambini disabili si prevede anche uso di guanti e dispositivi di protezione di occhi, viso e mucose.
- Per il personale scolastico i dispositivi di protezione respiratoria prevedono l’uso della mascherina chirurgica o l’uso di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.
- Distanziamento tra studenti in situazioni statiche e dinamiche di almeno un metro.
- Distanziamento fisico di almeno 1 metro anche in posizione statica e 2 metri tra banchi e cattedra. Laddove logisticamente impossibile, obbligo di indossare mascherina chirurgica (che comunque sussiste per tutti fino al 31.12.21).
- Il distanziamento di un metro va rispettato per le scuole primarie e le secondarie sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche, anche nelle zone bianche.
- Si raccomanda l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in ambienti chiusi in situazioni dinamiche diverse dalle lezioni di educazione fisica.
- Ricambio d’aria frequente. Garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, Identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. L’aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce il distanziamento. È necessario prestare particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti.
- Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. Laddove possibile, privilegiare le attività all’aperto.
- Il distanziamento deve essere osservato anche durante le attività di laboratorio. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, che è una misura prioritaria per la sicurezza, per la riapertura delle scuole resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.
- Distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. Si sottolinea che la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente va assicurata anche nelle zone bianche.
- Didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) nella scuola per l’infanzia. In riferimento ai giochi di contatto e alle attività didattiche, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021. Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle mascherine.
- In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l’uso della mascherina non è previsto per le attività sportive.
- Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto non prevedono l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento interpersonale di due metri si richiede anche adeguata aerazione.
- Per le attività in palestra non è necessaria la mascherina, ma areazione e distanziamento di almeno 2 metri comunque privilegiando le attività individuali.
- Attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, Individuali e di squadra (specialmente al chiuso, dovrebbero essere privilegiate le attività individuali). Per l’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche le misure di contenimento si fa riferimento a quelle individuate nel documento CTS del 28 maggio 2020 e richiamate nel Piano Scuola 2020-2021 adottato con D.M. 26 giugno 2020. L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere mantenuta e ottimizzata.
- Le precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola (ad es. le palestre) esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni dovrà essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Limitazione dovrebbe essere più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione). L’aereazione degli ambienti deve essere in ogni caso mantenuta e ottimizzata. In questi casi, l’utilizzo dei locali dovrà seguire le indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio 2021.
- Evitare assembramenti: segnaletica, ingressi/uscite differenziati.
- Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto e le altre misure previste per a.s. 2020/2021. L’igienizzazione non sostituisce il distanziamento.
- Pulizia giornaliera (nei servizi igienici 2 volte al giorno) e igienizzazione periodica, da documentare; igienizzazione di laboratori e palestre nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.
- La sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve essere effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per le attività di sanificazione ordinaria.
- Areazione costante dei locali.
- Igiene personale (gel disinfettante per mani).
- Per favorire l’igienizzazione delle mani, vanno resi disponibili prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbicida). Le misure organizzative possono essere le stesse di quelle intraprese per A.S. 2020-2021.
- Gli ingressi devono essere contingentati e differenziati logisticamente e/o temporalmente al fine di garantire il distanziamento e ridurre il rischio di assembramento.
- Per i genitori accompagnatori in aula nelle scuole per l’infanzia valgono le stesse indicazioni previste per l’A.S. 2020-2021.
- Riduzione accesso visitatori e loro registrazione, più l’obbligo dell’uso della mascherina.
- DDI in caso di quarantena di gruppi classe o singoli studenti, come pure per studenti con patologie gravi o immunodepressi.
- Si propone, laddove fattibile, di allargare gli screening al piano dell’edificio scolastico/intera scuola invece che ai soli contatti stretti.
- Verificare l’opportunità le capacità delle ASL di sostenere screening estesi, specialmente in presenza di una elevata circolazione del virus (es. zone gialle e arancioni) che potrebbero causare un sovraccarico operativo.
Gestione soggetto sintomatico
- In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie occorre isolamento in attesa che il soggetto possa raggiungere la propria abitazione più l’attivazione della procedura contact tracing.
- Durata quarantena precauzionale è ridotta a 7 gg. con test diagnostico negativo per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.
- Sanificazione straordinaria ambiente frequentato dal soggetto positivo.
- Il rientro a scuola del soggetto positivo deve essere preceduto da certificato medico del Dipartimento di prevenzione territoriale attestante l’“avvenuta negativizzazione” del tampone.
Ulteriori adempimenti
- Integrazione DVR, integrazione patto di corresponsabilità educativa, integrazione del regolamento d’istituto, implementazione servizi di supporto psicologico, nomina Medico Competente, nomina referente Covid.
- Formazione per il personale (almeno un’ora fuori dall’orario di lezione).
- Informazione ai lavoratori circa l’obbligo di comunicare al Ds eventuali contatti stretti con positivi ed eventuale presenza sintomatologia influenzale in loro stessi o in studenti.
- Si evidenzia l’importanza che il Medico Competente, ove nominato, contribuisca a promuovere l’adesione alla campagna di vaccinazione anti-COVID19, per tutti i lavoratori indipendentemente dallo stato vaccinale degli stessi, anche in occasione della sorveglianza sanitaria o in momenti formativi rivolti al personale.
- Informazione all’utenza (cartellonistica, circolare, sito).
- Incontro con OO.SS. prima dell’inizio delle lezioni.
- Costituzione di commissione per monitoraggio applicazione delle misure.
Tematica del Green pass
- Dal 1° settembre al 31 dicembre tutto il personale scolastico deve possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (detto anche green pass). Il mancato rispetto determina l’impossibilità di prestare servizio ed è considerato assenza ingiustificata a decorrere dal 5° giorno di assenza.
- Secondo quanto previsto dal DPCM 17.06.21, il green pass è rilasciato in caso di avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione dal Covid, ma anche in caso di effettuazione di un test molecolare o antigenico con esito negativo. La durata della validità del certificato varia in relazione ai diversi casi: da 48 ore per chi ha solo effettuato un test, ai 270 gg. per vaccinazione completata (vedasi Allegato B al DPCM per ulteriori dettagli). Nel caso di positivizzazione del soggetto, successiva al rilascio del green pass, lo stesso viene revocato.
- Non sono soggetti all’obbligo di possesso/esibizione le persone che, per le proprie condizioni mediche, non possono ricevere la vaccinazione. Tali soggetti dovranno esibire un certificato, anche del proprio medico di medicina generale che attesti la situazione di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov-2, con indicazione della data di scadenza del certificato. Nelle more dell’adozione di un Dpcm (previsto dal DL 105 del 23.07.21) che deve individuare le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, quelle cartacee hanno validità solo fino al 30.09.21.
- Compete ai dirigenti scolastici la verifica, tramite l’App VerificaC19, del possesso delle certificazioni e della loro validità.
- L’avvenuto controllo va registrato agli atti della scuola elencando il personale che ha esibito la certificazione e quello esentato. Nessun ulteriore dato deve essere trattato. A richiesta del verificatore l’intestatario del green pass deve esibire il documento di identità. Secondo la nota MI 1237 del 13.08.21 tale compito sarebbe delegabile “a personale della scuola”.
- Benché la nota non citi il comma 3 dell’art. 13 del DPCM 17.06.21, appare comunque necessario che tale delega risulti da atto scritto contenente le istruzioni sull’esercizio dell’attività. Inoltre, sembra opportuno che risulti anche l’accettazione scritta del delegato. È possibile che il MI emani circolare per regolare “ulteriori modalità di verifica”.
- La violazione del dovere di possesso ed esibizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00. Spetta al verificatore contestare la violazione con le modalità disciplinate dal Capo I – Sezione II della L. 689/1981 (legge che regola le sanzioni amministrative). Misura ridotta della sanzione: € 280,00 se pagata entro 5 gg., € 400,00 se pagata entro 60 gg.
- Ulteriore conseguenza del mancato possesso/esibizione del green pass è che il lavoratore non può prestare servizio e permanere a scuola. Va quindi considerato assente e non percepirà alcun compenso sin dal primo giorno. Inoltre, a partire dal 5° giorno, l’assenza è considerata ingiustificata e ciò comporta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
Il DL 111 prevede la nomina di supplenti in sostituzione del personale assente ingiustificato. La nota MI suggerisce tuttavia di far decorrere la nomina a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio e di prevedere la condizione risolutiva del contratto, costituita dal rientro in servizio del soggetto sostituito.