Si comunica a tutte le famiglie che con il Decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022. La misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare, mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Nel caso di figli minorenni, l’importo base parte da 175 euro mensili (2.100 euro annui) a figlio ed è costante fino a 15 mila euro di ISEE. Tra 15 e 40 mila euro di ISEE l’importo si riduce con una pendenza uniforme e relativamente contenuta (circa il 6%). A partire da 40mila euro di ISEE, l’importo si stabilizza sul valore minimo di 50 euro mensili a figlio (600 euro annui).
In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
– ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
– ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
– assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni)
Con messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, l’INPS ha quindi comunicato che a partire dal 1° gennaio 2022 è disponibile, sul proprio sito internet, la procedura di presentazione delle domande dell’assegno unico e ha fornito le istruzioni operative necessarie.
Sono specificati i requisiti per beneficiare dell’assegno che spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Inoltre sono indicate le modalità di erogazione dell’assegno e le misure che, in conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2022, quali il premio alla nascita o per l’adozione del minore e, dal 1° marzo 2022, altre ulteriori disposizioni.