Circolare n. 222 - DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 integrato con le disposizioni della nota n. 9498 dei Ministeri Istruzione e Salute del 04.02.2022.

VISTO DL 4.02.22 n. 5 e in particolare l’art. 6;

VISTA la nota n. 9498 congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute del 4.02.22;

VISTA la nota n. 20592 del 5.02.22 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

si riportano di seguito le disposizioni per lo svolgimento delle attività scolastica e la gestione dei contatti stretti dei casi COVID accertati positivi. Si allegano inoltre SCHEMI GRAFICI riepilogativi delle misure in atto

Nella scuola dell’infanzia

  • fino a quattro casi di positività
    • attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti ed educatori) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
    • obbligo di effettuareun test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
  • con cinque o più casi di positività
    • sospensione delle attività didattiche in presenza per una durata di cinque giorni;

Nella scuola primaria

  • fino a quattro casi di positività
    • attività didattica in presenzacon l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti e alunni che abbiano superato i sei anni di età) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
    • obbligo di effettuareun test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigeneSARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è’ attestato tramite autocertificazione.
       
  • con cinque o più casi di positività
    • per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primarioo di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario oppure, di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti e alunni di età superiore ai sei anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
    • per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzionedalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
    • per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrataper la durata di cinque giorni.

Nella scuola secondaria

  • con un caso di positività
    • attività didattica in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2(docenti e alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
  • con due o più casi di positività
    • per  coloro  che  diano  dimostrazione di  avere concluso il ciclo vaccinale primarioo di essere guariti da  meno  di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primariooppure di avere effettuato la dose di richiamo l’attività didattica prosegue in presenza con  l’utilizzo  di  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo  alla  data  dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19;
    • per coloro che posseggano un’idonea  certificazione  di  esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica  prosegue   in   presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19,  su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;
    • per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni

Altre disposizioni

  • Nella scuola dell’infanziala sospensione delle attività in presenza avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
  • Per la scuola primaria e secondaria, si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
  • Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 none’ considerato il personale educativo e scolastico.
  • La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nella scuola primaria e secondaria può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobileper la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
  • Le disposizioni relative al distanziamento raccomandato di metri 2durante il consumo del pasto sono revocate.

Nuove misure di quarantena e autosorveglianza aggiornate dalla circolare Ministero della Salute n. 9498 del 5 febbraio 2022

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

  1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
  2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

  1. abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  2. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  3. siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
  4. siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

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