Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020;
VISTO il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 05 gennaio 2022
VISTO il D.L. 7 gennaio 2022, n.1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID 19, in particolare sui luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;
VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08.01.2022;
VISTO il decreto legge del 27 gennaio 2022, n. 4
VISTA la nota del MI del 01/02/2022
VISTO il decreto legge del 4 febbraio 2022, n. 5
VISTE le comunicazioni del Referente Covid d’Istituto;
CONSIDERATI i casi di positività al COVID – 19 nella classe, con ultimo giorno di presenza il 08.02.2022;
CONSIDERATA la necessità di intervenire prontamente e in via cautelare a tutela della salute di alunni e docenti
DISPONE
- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
- Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;
- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni a far data dall’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
Agli alunni di cui ai punti 1 e 2 si applica la misura sanitaria di AUTOSORVEGLIANZA. È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
Agli alunni di cui al punto 3 si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
La misura dell’Auto-sorveglianza si applica anche al personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso. La pubblicazione del presente provvedimento vale come notifica agli interessati.