Si richiama il personale docente e ATA a prendere visione sul sito web dell’istituto, nella sezione Pubblicità Legale del Codice di Comportamento e disciplinare, e allo stesso tempo sottoscrivere l’avvenuta presa visione dello stesso, nell’apposito registro predisposto allo scopo presso gli uffici di segreteria.
Nel caso in cui si avesse difficoltà a consultare i suddetti documenti in formato digitale, sarà cura dell’ufficio preposto allo scopo fornire copia cartacea degli stessi.
Allo stesso tempo, al fine di aiutare il personale che necessita di un supporto informativo in merito a quanto in essi previsto, è possibile prenotare un incontro con lo scrivente o con la dott.ssa Ester Gullotti Cordaro, in modo che sia chiaro il contenuto, senza equivoche interpretazioni che, se applicate, potrebbero determinare l’erogazione di sanzioni disciplinari che nei casi più gravi possono portare alla destituzione ovvero alla cessazione dal rapporto d’impiego.
Il registro di presa visione dovrà essere sottoscritto entro e non oltre il 15 febbraio 2021.
A tale scopo si ricorda che il C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, dedica il Titolo III alla responsabilità disciplinare.
Per quanto riguarda il personale docente, l’articolo 29 rinvia ad un’apposita sequenza contrattuale, nelle more della definizione della quale, resta in vigore quanto previsto dal D.lgs. 297/1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere:
- g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
- h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.
Per il personale ATA, l’articolo 10 del CCNL 2016/18 precisa che le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al predetto Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative.
L’art. 13 del C.C.N.L., inoltre, sancisce che occorre dare al codice disciplinare la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale, in applicazione del principio espresso dall’art. 55, comma 2, ultimo periodo del D.lgs. 165/2001.
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro (D.lgs. n. 150/2009 che modifica art. 55 del D.lgs. n. 165/2001).