Il personale ATA a tempo indeterminato, in considerazione della sospensione delle attività didattiche a tutto il 3 aprile p.v. e tenuto conto delle limitazioni imposte dal DPCM 8/3/2020 e il successivo del 9/3/2020, può richiedere le ferie maturate e non ancora fruite nell’anno scolastico 2018/2019 e precedenti (qualora sussistano le condizioni eccezionali per poterle richiedere).
Si precisa che la presente circolare non è un obbligo, ma un suggerimento alla luce anche delle note congiunte dei Dipartimenti per il sistema educativo di istruzione e di formazione e per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 278 e n. 279, rispettivamente del 6 e 8 marzo 2020. In ultimo la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MI n. 323 del 10/3/2020.
Si rammenta, altresì, che per norma contrattuale le ferie non fruite nell’anno scolastico 2018/2019 possono essere fruite entro e non oltre il 30 aprile 2020 e non sono monetizzabili (art. 1 commi 54, 55 e 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228). Oltre questa data non potranno essere più concesse se non per rinvio disposto con provvedimento formale del Dirigente scolastico per casi eccezionali e documentabili. Rientrano nei casi eccezionali le seguenti condizioni: astensione obbligatoria, stati di malattia prolungati che non hanno consentito la fruizione delle ferie, altre condizioni contemplate dalla nota DFP 39237 del 6/8/2012, richiamate dalla nota del MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – 72696 del 4/9/2013.
Per il personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020), fino al termine delle lezioni o supplente breve, le ferie 2019/2020, maturate nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro, potranno essere fruite, a richiesta del dipendente, prima della conclusione del contratto. Anche per queste tipologie contrattuali vige il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute prima della conclusione del rapporto di lavoro.
Ciò premesso, tenuto conto delle limitazioni imposte dal DPCM 10/3/2020 per contenere e arginare la diffusione del virus covid-19, il personale ATA a tempo indeterminato può presentare richiesta di ferie pregresse da fruire, improrogabilmente, entro il 30/4/2020.
Il personale ATA a tempo determinato fino al 30 giugno, al termine delle lezioni e per quello supplente breve, ha facoltà di richiedere la fruizione delle ferie durante la sospensione delle attività scolastiche imposte dal citato DPCM a tutto il 3 aprile p.v., tenendo conto che, fermo restante i casi eccezionali previsti dalla citata nota del
MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – 72696 del 4/9/2013, alla conclusione del rapporto contrattuale le ferie non fruite o non concesse durante le attività a pieno regime, non potranno essere monetizzate.
Il personale collaboratore scolastico, ai fini dell’applicazione delle disposizioni indicate nel successivo paragrafo, prima di dar seguito alle ulteriori agevolazioni, provvederà, prioritariamente, a garantire l’igiene e le pulizie secondo le recenti disposizioni ricevute.
Sarà cura dell’ufficio organizzare il piano delle ferie in modo da consentire il funzionamento degli uffici secondo le norme che regolano i servizi minimi indispensabili, previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, richiamati dalla contrattazione d’istituto per il triennio 2019/2022 sottoscritta il 18/03/2019 e dell’atto datoriale del 10/03/2020 prot. 1797, e di conseguenza, applicare le disposizioni organizzative previste dalla nota MI n. 323 del 10/3/2020 (lavoro agevole, turnazioni del personale collaboratore scolastico).
La presente circolare è susseguente a quanto concordato nella riunione con la RSU il cui verbale è assunto agli atti con protocollo 1800 del 10/03/2020.