La Legge 172/2017 detta disposizioni in materia di uscita dei minori dai locali scolastici e stabilisce che i genitori degli alunni minori di 14 anni, sulla base di una valutazione riguardante l’età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, possono autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni, sollevando il personale scolastico da ogni responsabilità legata all’obbligo di vigilanza.
Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell’Art. 19-bis:
Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). –
- I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
- L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
Quanto previsto dalla legge di cui sopra, è stato recepito dal nostro istituto con un regolamento sull’ uscita autonoma degli alunni approvato in via definitiva dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 110 del 10.02.2020 e che costituisce parte integrante del nostro Regolamento d’Istituto.
In particolare nel nostro regolamento nel rispetto della legge si stabilisce che:
- Possono richiedere l’uscita autonoma per recarsi a casa, tutti gli alunni della classe V primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di I grado;
- Possono richiedere l’uscita autonoma per il tratto che va dal cancello d’istituto al punto di raccolta dell’autobus dei servizi di trasporto pubblico per chi usufruisce di tale servizio, tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
- Sono esclusi dall’uscita autonoma di qualunque tipo, considerata la fascia di età tutti i bambini della scuola dell’infanzia, che dovranno essere prelevati al cancello o alla porta dei vari plessi, nel rispetto delle fasce di flessibilità di questo ordine di scuola.
Si coglie l’occasione inoltre per richiamare i genitori ad evitare assembramenti davanti ai cancelli dei vari plessi, tenuto conto della particolare situazione del momento dovuto all’emergenza sanitaria da COVID 19.
I genitori che intendono autorizzare i propri figli ad uscire autonomamente da scuola, dopo aver valutato attentamente il grado di maturità raggiunto dal minore e l’assenza di pericoli reali prevedibili per il suo ritorno autonomo a casa, devono presentare apposita autorizzazione, compilando il modulo allegato alla presente.
Lo stesso una volta sottoscritto dovrà essere trasmesso alla segreteria d’istituto, corredato da un documento d’identità di uno dei genitori.