L’art. 5 comma 1 del D.lgs. n.62/2017 stabilisce che, ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

L’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n.62/2017 prevede inoltre la possibilità, da parte delle Istituzioni scolastiche, di stabilire “con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, adeguatamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”

Pertanto il Collegio Docenti, nelle sedute del 04/09/2021 con delibera n. 5, e del 18/05/2021 con delibera n.57 ha approvato i seguenti criteri di deroga per la validità dell’anno scolastico:

  1. Motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
  2. Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e day hospital adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
  3. Terapie e/o cure programmate;
  4. Donazioni di sangue;
  5. Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
  6. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27/2/1987);
  7. Motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
  8. Impossibilità a raggiungere la sede scolastica per cause di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, neve, frane).
  9. In presenza di assenze di pochi giorni per malattia, tenendo conto che tra le azioni preventive della diffusione del virus SARS COV2, rientra nella responsabilità genitoriale non mandare a scuola i figli nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea superiore a 37°C, le stesse, anche se computate ai fini del calcolo delle assenze, non vengono considerate ai fini della validità dell’anno scolastico nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 art. 5 del d.lgs. 62/2017.

 

Il monte ore complessivo della Scuola Secondaria di 1° del nostro Istituto è attualmente pari a 990 ore (30 ore settimanali per 33 settimane nelle quali è strutturalmente diviso l’anno scolastico), ne consegue che un alunno della Sec1°, per poter essere ammesso allo scrutinio finale ed essere regolarmente valutato, deve avere frequentato le lezioni per almeno 660.

Il numero massimo di ore di assenza consentite è quindi di 330 ore (DPR 89/09 art. 5)

Il calcolo delle assenze è eseguito sulla base delle ore e non dei giorni e questo implica che devono essere conteggiate anche le ore di assenza dovute a ingressi posticipati ed uscite anticipate e del mancato recupero dei minuti dovuti alla riduzione oraria, da svolgersi nelle attività didattiche opzionali facoltative.

Il Collegio dei Docenti ha, come da normativa, deliberato i criteri per le deroghe alla contabilizzazione delle ore di assenza, documentate e continuative, dovute a gravi e comprovati motivi a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il raggiungimento del monte ore personalizzato consente l’ammissione allo scrutinio. L’ammissione o meno all’anno successivo è legata, invece, ai risultati raggiunti in termini di profitto sulla base dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti.

Si ricorda a tale scopo che tutti gli alunni che non avevano raggiunto durante l’anno i livelli di apprendimento richiesti o che erano ancora in fase di acquisizione sono stati puntualmente contattati dallo scrivente e indirizzati alla frequenza dei corsi di recupero.

Pertanto nelle situazioni di maggiore criticità si sollecitano le famiglie e il personale docente a mettersi in contatto con lo scrivente al fine di preparare l’alunno alla possibile ripetenza dell’anno scolastico.

A tale scopo è possibile usufruire anche dei servizi attivi nel nostro istituto di consulenza pedagogica e psicologica.

Sono conteggiati come giorni di assenza tutti gli altri dovuti a cause non comprese nell’elenco precedente. Sono conteggiate come ore di assenza i ritardi di almeno un’ora sull’inizio delle attività didattiche o le uscite anticipate dovute a motivi personali.

PRIMARIA

Per gli alunni della Primaria non è previsto un monte ore massimo di frequenza per essere ammesso allo scrutinio finale. Si sottolinea, comunque, che è assolutamente fondamentale che l’alunno frequenti regolarmente le lezioni e rispetti l’orario di inizio e di fine delle lezioni. L’ingresso in ritardo in classe e le uscite anticipate, anche solo di pochi minuti, se fatte con frequenza senza comprovati e gravi motivi, che devono comunque essere documentati, possono rallentare l’attività didattica e creare fastidiose interruzioni durante le lezioni.

Per ulteriori informazioni, le famiglie degli alunni possono rivolgersi ai coordinatori didattici della scuola primaria ins. Santina Ricciardi e della scuola secondaria di primo grado prof. Maria Rosa Gregorio i cui recapiti è possibile richiedere alla segreteria d’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

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