Negli ultimi anni l’Italia ha dovuto uniformarsi alla normativa europea, il Regolamento UE n. 852/2004 relativo all’igiene sui prodotti alimentari. Tale normativa è stata pensata ed emanata anche in funzione di un altro fattore determinante: l’aumento delle intolleranze e delle allergie alimentari, tra cui la celiachia, ad esempio. Un bambino che ingerisce un alimento che contiene un particolare allergene a cui lui è intollerante potrebbe manifestare attacchi allergici sotto forma di shock anafilattico, difficoltà respiratorie, e nei casi peggiori purtroppo può condurre anche alla morte.

La  distribuzione  e  il  consumo  collettivo  di  alimenti  all’interno  delle  classi  comporta  rischi  in riferimento alle seguenti problematiche:

  • il forte aumento di casi di alunni allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
  • la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
  • la  difficoltà  oggettiva  di  diversificare  nella  classe  la  distribuzione  di  alimenti  (anche  di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”, tuttavia l’introduzione a scuola di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per il personale scolastico il rischio di sanzioni secondo le recenti normative alimentari. Per questa ragione nelle scuole italiane è severamente proibita l’introduzione di cibo artigianale a scuola per utilizzo collettivo, e in generale di alimenti di cui non si può risalire alla provenienza o alle proprietà degli ingredienti presenti, le modalità di conservazione e altri fattori determinanti per la sicurezza alimentare.

Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone:

  • il divieto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergie e intolleranze;
  • non è consentito festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze personali,  che comportino consumo di alimenti da parte degli alunni prodotti artigianalmente da genitori o da esercenti attività commerciali, ma esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta a norma che evidenzi la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.
  • È vietato portare dolci farciti con creme o panna e bibite gassate.

È escluso conseguentemente il consumo di cibi di altra provenienza a scuola, eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio.

L’insegnante,   autorizzando  la  consumazione  di  alimenti  e  bevande  in  classe,  si  rende automaticamente  responsabile  in  termini  di  vigilanza  sui  danni  che  questi  possono  causare agli alunni.

Deroghe possibili:

  • Attività laboratoriali di preparazione di alimenti per scopi didattici.

In ogni caso, nell’ottica della prevenzione e della sicurezza al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo si invitano tutti i genitori a segnalare tempestivamente, ai docenti di classe o di sezione eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, anche se non usufruiscono del servizio mensa,  restituendo l’allegato modello debitamente compilato.

Si invitano i docenti a far annotare la presente comunicazione sul diario degli alunni e a controllare, a posteriori, che la suddetta sia firmata dai genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

Allegati:

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modello segnalazione allergie alimentari
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