IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 che rende obbligatorio “avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:

  1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”

VISTA l’ordinanza n. 36 della Regione siciliana del 27 settembre 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” Dove nell’articolo 1 del provvedimento, in 3 commi, è precisato che “È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni di controllo, con la erogazione delle sanzioni previste dalla legge. Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.”

VISTA la nota ministeriale n. 1813 del 8 ottobre 2020; dove sono confermate le disposizioni impartite con il “Protocollo di sicurezza 0-6”, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” e il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, da leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020.

VISTA la nota ministeriale prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 dove si ricorda agli alunni e al personale tutto che l’uso della mascherina “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione”.

VISTA la nota 20 agosto n. 1466: “il rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta l’adozione di specifiche cautele e misure organizzative e protettive previste nei protocolli stipulati dal Governo e organizzazioni sindacali, nonché nei protocolli e linee guida adottati per lo specifico delle istituzioni scolastiche, la cui osservanza è idonea a rappresentare quali assolti gli obblighi richiamati, ex art. 2087 cc, da parte del datore di lavoro (e, nel caso specifico delle istituzioni scolastiche, da parte dei dirigenti scolastici”.

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, da leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 il quale precisa: “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che:

  • Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
  • Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.

VISTA la nota dipartimentale 10 settembre 2020, n. 1529: “l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione”. Nelle more del completamento del rinnovo degli arredi scolastici, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del CTS, tramite l’utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell’attività didattica in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020)”.

DISPONE

Che per l’uso di mascherine a scuola, ad integrazione ulteriore del Protocollo di sicurezza di questo istituto si dovrà:

Scuola dell’infanzia

I bambini non sono obbligati ad indossare la mascherina in quanto di età inferiore a sei anni, il personale ha l’obbligo d’indossare le visiere e i guanti in nitrile come ulteriore protezione per la protezione del viso, degli occhi e delle mucose oltre la mascherina.

Scuola Primaria

I bambini in età scolare di questo ordine di scuola, al fine di favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, possono rimuovere la mascherina in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.

Scuola secondaria di I grado

Tenendo conto di una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.

Mascherina Chirurgica

Le mascherine, che la scuola fornisce sia agli alunni che al personale, sono lo strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente al mantenimento della distanza di almeno un metro, e alla garanzia dei periodici e frequenti ricambi d’aria.

Aerazione dei locali

Areare i locali non significa tenere le finestre aperte per tutta la durata della lezione ma effettuare dei frequenti ricambi d’aria con intervalli e durata proporzionali alla dimensione delle stesse e al numero di alunni.

Si raccomanda in presenza degli alunni di tenere le porte chiuse, quando le finestre sono aperte, per evitare dannose correnti d’aria.

Si ricorda che molte malattie a carico dell’apparato respiratorio nei bambini e negli adulti sono dovuti ad una cattiva qualità dell’aria e del microclima nelle aule scolastiche.

Si riportano delle semplici regole utili per garantire un’areazione ottimale:

  • Arieggiare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria uguale a quella esterna.
  • Durante il resto della giornata, sfruttare le pause, brevi o lunghe, per arieggiare bene.
  • Aprire sempre completamente tutte le finestre.
  • Quando si arieggia, chiudere completamente la porta dell’aula.
  • Non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurando così un’apertura semplice e completa.
  • D’estate approfittare della notte o del mattino presto per rinfrescare i locali il più a lungo possibile.
  • Quando si arieggia creando corrente tra porta e finestre, aprire anche le finestre del corridoio (Da effettuarsi con le aule vuote).
  • In inverno, dato il riscaldamento in funzione, evitare di arieggiare troppo a lungo.

Regole di base e informazione

Rispettare le regole di base come indicato nell’opuscolo informativo fornito dalla scuola.

A tale scopi si raccomanda ai docenti di controllare che lo stesso sia custodito e facilmente consultabile da tutti gli studenti, e di segnalare attraverso un annotazione nel registro elettronico casi in cui sia stato smarrito o si presenti danneggiato e di difficile consultazione.

In tal caso chiedere tempestivamente al responsabile di plesso gli opuscoli mancanti in modo da garantire un efficace informazione delle regole di base.

Il rispetto delle regole di base, insieme a quelle dei protocolli di sicurezza d’istituto, consentono un sicuro svolgimento dell’attività didattica in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020)”.

La mascherina (tranne che per gli alunni della scuola dell’infanzia, minori di sei anni va indossata in tutte le situazioni di movimento sia esterne, che nelle pertinenze e nei percorsi interni dell’Istituto Scolastico.

Solo in situazione di staticità (seduti al banco) e con la dovuta aerazione del locale dell’aula può essere temporaneamente tolta, mantenuta al collo pronta per essere utilizzata.

Si raccomanda al personale docente di mantenere, la distanza di metri due dalle rime buccali degli alunni e a vigilare sul rispetto delle regole di prevenzione da SARS COV 2.

Di seguito si riportano inoltre alcune FAQ del Ministero dell’Istruzione:

Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina?

Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) nel verbale n.100 del 12 agosto 2020 ribadisce che, nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico descritto, sarà necessario l’utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni. È prevista una ulteriore decisione nei primissimi giorni di settembre.

È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?

È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.

Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento prescritto, la mascherina può ritenersi una soluzione idonea allo svolgimento dell’attività scolastica?

Sì, l’utilizzo della mascherina, possibilmente chirurgica, rappresenta un cardine della prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro costante aerazione, così come ribadito nel verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020.

Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?

Se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020. Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.

Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina?

Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Indicazioni in merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e disponibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

Allegati:

Circ.-n.-91-Uso-delle-mascherine-a-scuola-e-protezione-vie-respiratorie-–-decreto-legge-7-ottobre-2020-n.-125
Titolo: Circ.-n.-91-Uso-delle-mascherine-a-scuola-e-protezione-vie-respiratorie-–-decreto-legge-7-ottobre-2020-n.-125 (159 clicks)
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